Ogni quanto deve essere controllato un carrello elevatore? Ogni tre mesi? Una volta all’anno? In base alle ore di lavoro? Oppure seguendo solamente le istruzioni del costruttore?
Nel settore si ascoltano risposte molto diverse. Alcuni parlano ancora di «verifica trimestrale ISPESL», altri sostengono che sia sufficiente un controllo annuale FEM, mentre altri ancora ritengono che il datore di lavoro debba limitarsi a seguire il manuale del carrello.
La realtà è più articolata, ma può essere spiegata in modo semplice: la legge non stabilisce un’unica scadenza per tutto il carrello elevatore. La periodicità dipende dal tipo di attività eseguita, dalle indicazioni del costruttore, dalle condizioni di utilizzo e dalla valutazione dei rischi.
Per comprendere correttamente gli obblighi è prima necessario distinguere tre attività che spesso vengono confuse: manutenzione, controllo di sicurezza e verifica periodica ufficiale.
1. Manutenzione, controllo e verifica non sono la stessa cosa
Manutenzione
La manutenzione comprende, per esempio: sostituzione di olio e filtri, lubrificazione, regolazioni, sostituzione di componenti usurati, riparazione di guasti e interventi previsti a determinate ore di lavoro.
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare un’idonea manutenzione delle attrezzature, in modo da conservarne nel tempo i requisiti di sicurezza. L’attrezzatura deve inoltre essere installata, utilizzata e mantenuta in conformità alle istruzioni del fabbricante. La manutenzione serve quindi a conservare il carrello in buone condizioni e a prevenire guasti e usura anomala.
Controllo periodico di sicurezza
Il controllo periodico di sicurezza ha uno scopo diverso: verificare lo stato di conservazione e l’efficienza del carrello dal punto di vista della sicurezza. Può comprendere, a seconda del tipo di macchina: catene e sistema di sollevamento, forche, montante, freni, sterzo, pneumatici, dispositivi di trattenuta, protezioni, comandi, dispositivi di sicurezza, targhette e diagrammi di portata, eventuali attrezzature applicate.
L’articolo 71, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 dispone che le attrezzature soggette a deterioramenti potenzialmente pericolosi siano sottoposte a controlli periodici. Le frequenze devono essere determinate sulla base delle indicazioni del fabbricante, delle norme di buona tecnica o, in loro assenza, dei codici di buona prassi. I controlli devono essere eseguiti da una persona competente.
Verifica periodica ufficiale
Nel linguaggio comune, la parola «verifica» viene utilizzata per indicare qualsiasi controllo. Nel linguaggio del D.Lgs. 81/2008, però, le verifiche periodiche dell’articolo 71, comma 11, sono attività specifiche riservate alle attrezzature elencate nell’Allegato VII. Queste verifiche sono gestite attraverso INAIL, ASL, ARPA o soggetti abilitati, secondo le rispettive competenze. Non riguardano automaticamente qualsiasi carrello elevatore.
Per evitare equivoci, per i normali carrelli elevatori industriali è quindi preferibile utilizzare l’espressione: controllo periodico di sicurezza del carrello elevatore.
2. È davvero obbligatorio controllare tutto il carrello ogni tre mesi?
No. Il D.Lgs. 81/2008 non stabilisce che l’intero carrello elevatore debba essere sottoposto obbligatoriamente a un controllo completo ogni tre mesi.
La prescrizione trimestrale contenuta nell’Allegato VI riguarda specificamente funi e catene. Il punto 3.1.2 stabilisce che queste devono essere sottoposte a controlli trimestrali quando manca una specifica indicazione del fabbricante.
La formulazione corretta è quindi: in assenza di una specifica periodicità indicata dal fabbricante, le funi e le catene di sollevamento devono essere controllate ogni tre mesi. Non è invece corretto trasformare questa disposizione in «tutto il carrello deve essere verificato ogni tre mesi».
Da dove nasce la regola trimestrale?
La vecchia disciplina del D.P.R. 547/1955 prevedeva il controllo trimestrale di funi e catene senza l’attuale riferimento alle indicazioni del fabbricante. Quel decreto è stato abrogato dal D.Lgs. 81/2008. La disciplina oggi applicabile è quella contenuta nel Testo Unico e, in particolare, nell’attuale Allegato VI.
Per questo motivo, parlare oggi di «vecchia verifica ISPESL trimestrale del muletto» non è tecnicamente preciso: la prescrizione trimestrale riguardava e riguarda funi e catene; il termine utilizzato oggi dal Testo Unico è «controllo»; ISPESL, oggi confluito in INAIL, era legato alle verifiche ufficiali di determinate attrezzature, non a una verifica trimestrale obbligatoria di tutti i normali carrelli industriali.
3. Se il costruttore indica una periodicità, il controllo trimestrale non serve più?
La disposizione dell’Allegato VI è chiara: il controllo trimestrale di funi e catene opera in mancanza di una specifica indicazione del fabbricante. Questo significa che, quando il costruttore stabilisce nel manuale una periodicità specifica per il controllo delle catene, tale indicazione deve essere presa come riferimento.
È però importante che l’indicazione sia realmente riferita al controllo delle catene o del sistema di sollevamento: una generica scadenza per il cambio dell’olio o per il tagliando non può essere automaticamente interpretata come periodicità del controllo delle catene.
Inoltre, seguire il manuale non esaurisce sempre tutte le responsabilità del datore di lavoro. Devono essere considerate anche: intensità di utilizzo, numero di turni, ambiente di lavoro, presenza di polvere, umidità o agenti corrosivi, urti o utilizzi gravosi, età del carrello, storico dei guasti, esito della valutazione dei rischi.
Il D.Lgs. 81/2008 lega infatti i controlli agli influssi che possono provocare deterioramenti pericolosi, mentre la FEM 4.004 prevede intervalli più brevi quando le condizioni operative o la valutazione del rischio lo rendono necessario. Di conseguenza, l’indicazione del costruttore costituisce il riferimento principale, ma non impedisce di stabilire controlli più frequenti quando le condizioni reali di lavoro lo richiedono.
4. Che cosa prevede la linea guida FEM 4.004?
La FEM 4.004 è una linea guida tecnica europea dedicata al controllo periodico dei carrelli industriali. La versione attualmente esaminata è la terza edizione, pubblicata nell’agosto 2019, con edizione italiana dell’aprile 2020. La stessa FEM precisa che le indicazioni del produttore hanno la precedenza rispetto alle raccomandazioni della linea guida e che la manutenzione resta un’attività distinta, da effettuare secondo il manuale del costruttore.
La FEM propone: un controllo periodico globale una volta all’anno; una periodicità più frequente quando la valutazione dei rischi o le condizioni di utilizzo lo richiedono; controlli straordinari dopo eventi che possano compromettere la sicurezza.
La linea guida cita, esclusivamente come esempio, la possibilità di controllare ogni sei mesi i carrelli utilizzati per più di 40 ore alla settimana. Non si tratta però di una regola automatica valida per ogni carrello che supera tale soglia: è un esempio di come un utilizzo intensivo possa giustificare una periodicità ridotta.
La FEM 4.004 è una legge?
No. La FEM 4.004 è una linea guida tecnica di settore, non una legge dello Stato. La stessa pubblicazione FEM presenta i propri contenuti come raccomandazioni da applicare tenendo conto delle condizioni reali e di tutti i requisiti legislativi nazionali pertinenti.
Può però rappresentare un riferimento tecnico autorevole per: definire il contenuto di un controllo globale, predisporre una lista di controllo, documentare l’attività svolta, adottare una procedura omogenea su un parco di carrelli, integrare le indicazioni del costruttore.
La formulazione corretta non è quindi «la legge obbliga a effettuare una verifica FEM annuale». È più corretto scrivere: il controllo globale annuale rappresenta la periodicità tecnica di base indicata dalla linea guida FEM 4.004, da adattare alle istruzioni del costruttore, alle condizioni di utilizzo e alla valutazione dei rischi.
5. Gli Accordi Stato-Regioni hanno cambiato la periodicità dei controlli?
No. Gli Accordi Stato-Regioni relativi ai carrelli elevatori riguardano principalmente la formazione e l’abilitazione degli operatori, non la periodicità della manutenzione o dei controlli tecnici della macchina.
Il precedente Accordo del 22 febbraio 2012 individuava le attrezzature per le quali era richiesta una specifica abilitazione degli operatori, compresi i carrelli industriali semoventi. L’Accordo oggi vigente è quello del 17 aprile 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025: disciplina durata e contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, compresi quelli relativi alla conduzione delle attrezzature. Non stabilisce che i carrelli debbano essere controllati ogni tre mesi, ogni sei mesi oppure una volta all’anno.
La periodicità tecnica dei controlli deve quindi essere ricercata: nell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008, nell’Allegato VI, nelle istruzioni del fabbricante, nelle norme di buona tecnica, nella valutazione dei rischi e nelle eventuali linee guida tecniche adottate dall’utilizzatore.
6. Quando è necessario un controllo straordinario?
Il controllo straordinario non dipende da una scadenza prestabilita. Deve essere eseguito quando si verifica un evento che potrebbe aver compromesso la sicurezza della macchina, per esempio: incidente o urto importante, ribaltamento, riparazione rilevante, trasformazione o modifica, danneggiamento del montante, fenomeno naturale, allagamento, lungo periodo di inattività, o qualsiasi evento che possa avere interessato struttura, freni o sistema di sollevamento.
Il D.Lgs. 81/2008 contempla espressamente riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali e periodi prolungati di inattività. La FEM 4.004 riprende lo stesso principio. Dopo un evento importante non è quindi corretto aspettare il tagliando successivo o la normale scadenza annuale.
7. Chi può eseguire il controllo di sicurezza?
L’articolo 71 richiede che i controlli siano eseguiti da una persona competente. La legge non stabilisce, per i normali carrelli elevatori industriali, che il controllo debba necessariamente essere effettuato da INAIL o da un soggetto abilitato alle verifiche dell’Allegato VII.
La FEM 4.004 definisce persona competente chi possiede, grazie a istruzione, formazione ed esperienza professionale, conoscenze pratiche e teoriche sufficienti per valutare la sicurezza di un carrello industriale. Deve inoltre conoscere la normativa nazionale applicabile.
La FEM raccomanda anche che il controllo periodico sia chiaramente distinto dalla normale manutenzione e dalla riparazione, così da evitare che chi ha effettuato il lavoro si limiti ad autocontrollarlo senza una valutazione obiettiva. Non viene però imposto, per il normale carrello industriale, il ricorso obbligatorio a un ente pubblico o a un organismo terzo.
In pratica, il controllo può essere eseguito da un tecnico competente, purché: conosca i carrelli elevatori, sia adeguatamente formato, sappia individuare e valutare i difetti, utilizzi strumenti adatti, operi in modo obiettivo e produca un rapporto completo e tracciabile.
8. Il normale carrello elevatore deve essere verificato da INAIL?
No, non per il semplice fatto di essere un carrello elevatore. I normali carrelli industriali a forche non rientrano automaticamente nel regime delle verifiche periodiche previsto dall’articolo 71, comma 11, e dall’Allegato VII.
Vi rientrano invece i carrelli semoventi a braccio telescopico, per i quali sono previsti comunicazione di messa in servizio e verifiche periodiche ufficiali. INAIL chiarisce espressamente che la caratteristica determinante è il sistema telescopico e che il regime non si applica ai normali carrelli industriali a forche, comunemente chiamati muletti.
| Attrezzatura | Regime applicabile |
|---|---|
| Carrello elevatore frontale a forche | Manutenzione e controlli ai sensi dell’art. 71, commi 4 e 8 |
| Carrello retrattile | Manutenzione e controlli ai sensi dell’art. 71, commi 4 e 8 |
| Transpallet o stoccatore | Manutenzione e controlli ai sensi dell’art. 71, commi 4 e 8 |
| Carrello semovente a braccio telescopico | Manutenzione e controlli, più verifiche ufficiali dell’Allegato VII |
Per i carrelli telescopici la periodicità indicata dall’Allegato VII è annuale.
9. Come devono essere documentati i controlli?
Il risultato dei controlli previsti dall’articolo 71, comma 8, deve essere riportato per iscritto. Devono essere conservati almeno i risultati relativi agli ultimi tre anni e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Quando l’attrezzatura viene utilizzata fuori dalla sede dell’unità produttiva, deve essere accompagnata dal documento che attesta l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
La FEM 4.004 prevede un rapporto nel quale sia indicato chiaramente uno dei seguenti risultati: non sono stati rilevati difetti; sono stati rilevati difetti da eliminare entro termini definiti; il carrello non deve essere utilizzato fino al completamento delle azioni indicate. La linea guida raccomanda inoltre di conservare i rapporti per almeno tre anni.
Un semplice adesivo applicato sul carrello può essere utile per ricordare la scadenza, ma non sostituisce il rapporto scritto.
10. Qual è quindi la periodicità corretta?
La seguente tabella riassume il criterio più prudente e tecnicamente corretto.
| Attività | Periodicità |
|---|---|
| Controlli dell’operatore prima dell’uso | Secondo il manuale e la procedura aziendale |
| Manutenzione programmata | Secondo ore di lavoro e scadenze stabilite dal costruttore |
| Controllo di funi e catene | Secondo l’indicazione specifica del fabbricante; in sua assenza, ogni tre mesi |
| Controllo globale di sicurezza | Frequenza definita secondo fabbricante, rischio e condizioni d’uso; la FEM 4.004 indica una base annuale |
| Controllo globale in utilizzi gravosi | Più frequente quando lo richiedono rischio e condizioni operative |
| Controllo straordinario | Dopo incidenti, riparazioni rilevanti, modifiche, fenomeni naturali o lunga inattività |
| Verifica ufficiale INAIL/Allegato VII | Non prevista per i normali carrelli a forche; prevista, tra gli altri, per i carrelli a braccio telescopico |
Conclusione
Non bisogna scegliere tra «trimestrale» e «annuale» come se una periodicità escludesse automaticamente l’altra. Le due indicazioni si riferiscono a elementi e attività differenti:
- il trimestre è la periodicità di riserva prevista per funi e catene quando manca una specifica indicazione del fabbricante;
- l’anno è la periodicità tecnica di base proposta dalla FEM 4.004 per il controllo globale del carrello;
- la manutenzione segue il programma del costruttore;
- la valutazione dei rischi e le condizioni di utilizzo possono richiedere intervalli più brevi;
- dopo eventi eccezionali è necessario un controllo straordinario.
Un programma serio non si limita quindi a mettere un adesivo sul carrello, ma coordina manutenzione programmata, controllo delle catene, controllo globale di sicurezza, gestione dei difetti e documentazione degli interventi. Questa è la strada più corretta per tutelare le persone, conservare il carrello in efficienza e ridurre fermi macchina e costi imprevisti.
Fact-check: le affermazioni più diffuse
| Affermazione | Esito | Correzione |
|---|---|---|
| «Tutto il carrello deve essere verificato ogni tre mesi» | ❌ Falsa | La scadenza trimestrale riguarda funi e catene in assenza di indicazioni specifiche del fabbricante |
| «Le catene devono sempre essere controllate ogni tre mesi» | ⚠️ Incompleta | Il trimestre è il criterio applicabile quando manca una specifica periodicità del fabbricante |
| «Il controllo annuale FEM è obbligatorio per legge» | ❌ Falsa | È una periodicità tecnica indicata da una linea guida, non una scadenza universale imposta dalla legge |
| «Seguire il manuale del costruttore è sempre sufficiente» | ⚠️ Incompleta | Vanno considerate anche condizioni d’uso, deterioramento, valutazione del rischio ed eventi straordinari |
| «Manutenzione e controllo di sicurezza sono la stessa attività» | ❌ Falsa | Hanno finalità differenti e devono essere documentate in modo chiaro |
| «Il normale muletto deve essere verificato da INAIL» | ❌ Falsa | Il normale carrello industriale a forche è escluso; il carrello a braccio telescopico è soggetto al regime dell’Allegato VII |
| «L’Accordo Stato-Regioni stabilisce la periodicità della manutenzione» | ❌ Falsa | L’Accordo disciplina principalmente la formazione |
| «L’adesivo dimostra che il carrello è a norma» | ❌ Falsa | Occorre un rapporto scritto che documenti esito, difetti e azioni necessarie |
| «La FEM sostituisce le istruzioni del costruttore» | ❌ Falsa | La stessa FEM afferma che le istruzioni del produttore hanno la precedenza |
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